In presenza di “trasformazioni sostanziali soggettive” (conferimento d’azienda; successione o donazione d’azienda; perdita della pluralità dei soci nelle società di persone; fusione o scissione) occorre osservare alcune particolari modalità di compilazione del mod. Iva che differiscono a seconda che:
Al contrario, nel caso in cui in un’operazione straordinaria non vi siano due soggetti distinti (messa in liquidazione o trasformazione societaria) non vi sono particolari modalità di compilazione del mod. Iva.