In alternativa all’utilizzo in compensazione (verticale e/o orizzontale) del credito annuale IVA, il contribuente può optare per la richiesta di rimborso, che:
Ove l’Ufficio riscontri l’inesistenza di tali requisiti, notifica al contribuente un “provvedimento di diniego”; in tale caso il credito può essere computato nella prima liquidazione periodica/dichiarazione annuale.
Il rimborso spetta anche ai soggetti che hanno adottato dal 2020 il regime forfetario, in quanto ipotesi assimilata alla “cessione dell’attività” (fuoriuscendo dall’ambito di applicazione dell’Iva).
Il rimborso del credito Iva va richiesto mediante compilazione del rigo VX4 del modello IVA.