La legge di conversione del Collegato fiscale (in attesa di pubblicazione in G.U.) ha integralmente modificato la disciplina relativa al versamento delle ritenute fiscali sui lavoratori impiegati in un appalto, a pochi giorni dalla sua entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2020. In particolare:
- il versamento delle ritenute operate sui dipendenti di appaltatori/subappaltatori impiegati in un appalto di servizi/subforniture per conto del committente (limitatamente alla quota maturata nell’ambito dei lavori)
- rimane effettuato dall’impresa stessa (non più del committente in nome e per conto di quest’ultima), permanendo l’impossibilità di versare con utilizzo di crediti in compensazione (tale impossibilità si estende al versamento dei contributi Inps e Inail)
- sul committente grava il solo onere di controllo sulla scorta degli F24 di versamento e di un apposito prospetto di calcolo delle ritenute fornito dall’impresa appaltatrice/subappaltatrice
- in caso di inadempimento a quest’ultimo obbligo (o di versamento dell’impresa per un importo inferiore al dovuto), il committente dovrà sospendere il pagamento del corrispettivo maturato nel limite del minore importo tra il 20% del valore complessivo dell’appalto e le ritenute che risultano non versate
La norma ha poi attenuato i requisiti che deve soddisfare l’impresa appaltatrice/subappaltatrice per evitare la procedura di cui sopra.
Rimane l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di inadempimento ai precedenti obblighi.