Per la detrazione dell’Iva è richiesto, oltre al verificarsi del momento impositivo, anche la concreta ricezione (ed annotazione nel registro acquisti) della fattura che certifica l’operazione di acquisto.
Per le fatture a cavallo d’anno, per le quali la fattura è stata emessa nel 2019, ma risulta
- ricevuta nel 2019 ed annotata solo nel 2020: va annotata “separatamente” nel registro acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Mod. Iva 2020 (per l’anno 2019), senza rientrare in una liquidazione Iva
- ricevuta nel 2020 (ed annotata a gennaio): risulta ordinariamente detraibile nella liquidazione di gennaio.
In tale sede non è applicabile il più ampio termine per l’annotazione introdotto dal DL 119/2018; infatti:
- in generale: la detrazione spetta con l’annotazione delle fatture entro il termine della liquidazione periodica
- in deroga: tuttavia tale concetto non si applica per le fatture “a cavallo d’anno”.