Il Decreto crescita, introducendo una norma di interpretazione autentica (ad effetto retroattivo) ha dettato la disciplina applicabile al ravvedimento parziale, recependo l’orientamento dell’Agenzia Entrate.
In particolare, è stato previsto quanto segue:
- tardivo versamento dell’imposta: la sanzione si applica sulla sola quota di essa versata tardivamente
- imposta rateizzata: in tal caso si può ravvedere, alternativamente:
- ogni singola rata in via autonoma, applicando ordinariamente le relative sanzioni
- il versamento complessivo dovuto, beneficiando della riduzione individuata in base alla data di regolarizzazione della violazione.
Si analizza la situazione attuale anche alla luce degli orientamenti pregressi dell’Agenzia Entrate.