Per i beni condotti in leasing, le agevolazioni dell’iperammortamento e del superammortamento:
- vanno calcolate in ragione della “durata fiscale minima”
- che coincide sempre (considerata l’esclusione degli immobili e delle autovetture) con il 50% della durata dell’ammortamento calcolato con i coefficienti fiscali.
Ciò significa che il contribuente deve procedere:
- a rideterminare il piano di ammortamento sulla scorta della durata minima fiscale
- ad assumere una nuova “quota capitale” su cui applicare la relativa maggiorazione, che verrà poi portata in dichiarazione quale variazione in diminuzione del reddito.