L’art. 110 c. 7 Tuir, allo scopo di evitare il trasferimento del reddito tra diversi paesi, prevede che
- nei rapporti commerciali e/o finanziari con società controllate e/o controllanti estere
- al fine di determinare il prezzo infragruppo (prezzi di vendita di beni/servizi o intangibili)
- va adottato il principio di libera concorrenza (concetto analogo al “valore normale” nella norma interna)
la cui determinazione richiede un’attenta valutazione da parte dell’Amministrazione fiscale e del contribuente, soprattutto in relazione al metodo da adottare.