La Manovra correttiva 2017, nel modificare le regole per la detrazione dell’Iva, ha richiesto che, oltre al verificarsi del momento impositivo, anche la concreta ricezione (ed annotazione nel registro acquisti) della fattura che certifica l’operazione intercorsa.
Per le fatture a cavallo d’anno, per le quali la fattura è stata emessa nel 2018, ma risulta
- ricevuta nel 2018 e annotata solo nel 2019: va annotata “separatamente” nel registro acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Mod. Iva 2019 (per l’anno 2018), senza rientrare in una liquidazione Iva
- ricevuta nel 2019 (ed annotata a gennaio): risulta ordinariamente detraibile nella liquidazione di gennaio.
Il recente “Decreto Collegato” alla legge di bilancio 2019 ha modificato tale regola, ammettendo la detrazione:
- in generale: con l’annotazione delle fatture entro il termine della liquidazione periodica
- in deroga: tale concetto non si applica per le fatture “a cavallo d’anno”, per le quali, dunque, continua ad operare la regola di cui sopra.