Il Nuovo codice della strada opera una suddivisione dei mezzi trasporto in due ambiti differenti:
Le prime trovano una specifica disciplina di deducibilità fiscale (art. 164 Tuir), a differenza dei secondi.
Ai fini dell’Iva entrambi ricadono nell’ambito delle ipotesi di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1; tuttavia tale disciplina non viene sostanzialmente mai applicata per gli autocarri in quanto vengono considerati essere esclusivamente strumentali nell’attività.
Ai fini della deduzione dei costi/detrazione dell’iva connessi all’acquisto/’impiego degli autocarri, dal 1/07/2018 opera la condizione di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.