L’Agenzia Entrate ha recentemente emanato una maxicircolare per fare il punto della situazione in relazione al regime di associazioni/società sportive dilettantistiche in seguito all’introduzione della riforma degli Enti del terzo settore. Tra i chiarimenti e le conferme più significative, si menziona quanto segue:
- regime fiscale specifico per lo sport dilettantistico: non è stato abrogato nè modificato, permanendo:
- la “decommercializzazione” delle quote associative e dell’attività commerciale connesse agli scopi istituzionali svolte nei confronti degli associati, ex art. 148 Tuir
- il regime L. 398/91 (che non sarà più esteso a tutte le associazioni, ma sarà limitato alle sole associazioni/società sportive dilettantistiche, affiliate ad una federazione/ente di promozione sportiva)
- la “decommercializzazione” (ai soli fini dei redditi) delle raccolte di fondi (art. 15 c. 2 L. 133/99: al massimo 2 raccolte nel limite di €. 51.645 di proventi complessivi annui) e dei contributi pubblici per lo svolgimento delle attività in convenzione (art. 143 c. 2 lett. b) Tuir).
Gli enti sportivi ne risulteranno esclusi nel solo caso in cui si iscrivano al Registro Unico degli ETS (applicando in tal caso la relativa specifica disciplina)
- regime forfettario L. 398/91:
- il limite di ricavi (di €. 400.000) va determinato:
- in ragione del periodo d’imposta dell’ente (che può non essere solare)
- applicando il criterio di cassa (che, tuttavia, considerato anche corrispettivi delle fatture anticipate emesse entro il termine del periodo d’imposta)
- senza considerare i proventi che non concorrono alla formazione del reddito, di cui sopra
- mancata/irregolare tenuta del modello ex DM 11/02/1997: non comporta decadenza dal regime agevolato, ma la sola applicazione della sanzione da €. 1.000 ad €. 8.000
- mancata stesura del rendiconto per le raccolte di fondi: se i dati sono desumibili dalla contabilità generale si mantiene la decommercializzazione (applicandosi la sanzione da €. 1.000 ad €. 8.000)
- agevolazioni ex art. 148 Tuir: in relazione alle agevolazioni richiamate in precedenza:
- l’attività rivolta ai soci: deve essere connessa agli scopi istituzionali, e ciò comporta il fatto che
- non deve essere organizzata “per fini di concorrenzialità sul mercato” (es: utilizzo di strumenti pubblicitari sistematici; somministrazione di alimenti effettuata in appositi ristoranti)
- ricovero di attrezzature/animali: i beni devono essere “identificati come idonei alla pratica sportiva dilettantistica in base ai parametri della Federazione Nazionale
- mod. EAS tardivo: il regime agevolato si applica alle operazioni poste in essere dopo la presentazione tardiva (oltre il termine per la remissione in bonis), anche se rese nel medesimo periodo d’imposta
- clausole di democraticità: la loro violazione (che fa decadere dalla agevolazione) si configura nel solo caso di “specifiche azioni od omissioni che rendano sistematicamente inapplicabile” tali disposizioni
- devoluzione del patrimonio in sede di liquidazione: comporta l’applicazione dell’imposta di donazione.