L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione ai termini per l’esercizio della detrazione IVA come modificato dal DL 50/2017.
In particolare, partendo dal presupposto che i principi UE prevedono quale presupposto della detrazione:
- la avvenuta esigibilità dell’IVA
- il possesso della fattura
l’Agenzia chiarisce che la detrazione può operare solo laddove siano verificati entrambi i presupposti.
In particolare, laddove la fattura sia annotata sul registro acquisti:
- nel medesimo periodo in cui è pervenuta: la detrazione opera in liquidazione periodica
- nel periodo successivo (entro il 30/04): la detrazione opera in dichiarazione, previa annotazione separata sul registro degli acquisti.
Ad esempio, per un bene consegnato e fatturato nel 2017, con fattura ricevuta dal cliente:
- nel 2017: l’Iva è detratta nell’ultima liquidazione del 2017 previa annotazione negli acquisti; se annotata nel 2018, la detrazione opera solo in dichiarazione annuale, previa separata annotazione negli acquisti
- nel 2018: l’Iva potrà essere detratta nella liquidazione 2018 del periodo in cui è annotata sugli acquisti (gennaio, febbraio, ecc.); se annotata nel 2019 confluisce nella relativa dichiarazione previa separata annotazione sugli acquisti.