Come di consueto, in alternativa all’utilizzo del credito annuale IVA in compensazione (verticale e/o orizzontale), il contribuente può valutare la richiesta di rimborso dello stesso, che:
- può essere presentata solo in presenza di determinati requisiti (in ogni caso di cessata attività)
- necessita di un’apposita garanzia, salvi gli specifici casi di esonero; in particolare da quest’anno il limite di importo del credito che evita la garanzia per i soggetti “non a rischio” è stato aumentato ad €. 30.000 dal DL 193/2016.
Ove l’Ufficio riscontri l’inesistenza di tali requisiti, notifica al contribuente un “provvedimento di diniego”; in tale caso il credito può essere computato nella prima liquidazione periodica/dichiarazione annuale.
Il rimborso spetta anche ai soggetti che hanno adottato dal 2017 il regime forfetario, in quanto ipotesi assimilata alla “cessione dell’attività” (fuoriuscendo dall’ambito di applicazione dell’Iva).
Il rimborso del credito Iva va richiesto alternativamente mediante:
- la compilazione del rigo VX4 del modello IVA in forma autonoma (se la presentazione avviene entro il prossimo 29/02 i contribuenti sono esonerati dalla Comunicazione dati IVA)
la compilazione del corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di Unico 2017 per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in forma unificata.