anche quest’anno, il visto di conformità sul modello Iva ha la duplice finalità di consentire:
- la compensazione orizzontale del credito Iva per importi superiori a € 15.000
- l’accesso al rimborso del credito Iva di importo superiore a € 15.000 per i soggetti “non a rischio” al fine di evitare la prestazione di garanzia; in tal caso, è necessaria:
- la presentazione della dichiarazione annuale Iva munita del visto di conformità;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali del richiedente nonché la regolarità
contributiva.
Il visto di conformità, inoltre, può essere rilasciato:
- esclusivamente da un soggetto abilitato iscritto nell’elenco tenuto presso la DRE competente; per poter “contare” sull’iscrizione senza soluzione di continuità, il certificatore deve consegnare alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa.
- in seguito all’esecuzione di una serie di verifiche di natura “formale”; il certificatore, infatti, deve controllare la correttezza del codice attività, della documentazione contabile, l’individuazione delle fattispecie idonee a generare il credito IVA nonché verificare la sussistenza dei requisiti del rimborso.
Per quanto attiene l’ampliamento della responsabilità riferita al 730 precompilato ed alla impossibilità di coprire il “rischio diretto” per le somme dovute direttamente dal certificatore, si ritiene possibile dichiarare alla DRE che l’assistenza fiscale è limitata al visto di conformità per i crediti IVA, non coinvolgendo i 730.