il “Collegato fiscale” ma modificato il regime dei depositi Iva a decorrere dal prossimo 1/04/2017.
Le principali novità introdotte si riassumono come segue:
- di beni introdotti a seguito di precedente acquisto intraUE: la fattura UE integrata dell’Iva va annotata tra gli acquisti e tra le vendite
- di beni immessi in libera pratica da paesi extraUE: va emessa autofattura, da annotare tra acquisti e vendite (fino all’emanazione del DM attuativo, si
applicano, tuttavia, le regole generali di cui sotto)
- il versamento: viene effettuato nelle mani del gestore del deposito (che effettua il riversamento all’Erario entro il 16 del mese successivo, tramite F24
intestato al soggetto che estrae, con cui è solidalmente responsabile; non è ammessa la compensazione con crediti disponibili)
- autofattura: il soggetto che estrae emette autofattura che annota nel solo registro degli acquisti (non anche tra le vendite) per esercitare la detrazione;
deve annotare anche il versamento del gestore
- esportatori abituali: il soggetto che estrae può utilizzare le lettere d’intenti al fine di evitare il versamento; il gestore deve procedere all’ordinario
“riscontro telematico” della lettera di intenti