Info Fisco 012 / 1724/01/2017Depositi Iva – Novita’ dal 1 aprile 2017il Collegato fiscale ma modificato il regime dei depositi Iva a decorrere dal prossimo 1/04/2017. Le principali novità introdotte si riassumono come segue: introduzione nel deposito iva: l’esclusione da Iva della cessione con introduzione nel deposito Iva riguarda qualsiasi tipo di bene da parte di qualsiasi operatore (nazionale, UE/extraUE) estrazione dal deposito iva: essendo soppresso l’obbligo di iscrizione alla CCIAA da 1 anno e la prova della effettiva operatività/regolarità Iva, per qualsiasi operatore che procede all’estrazione: nulla cambia (reverse charge senza generazione di un debito Iva) per le estrazioni: - di beni introdotti a seguito di precedente acquisto intraUE: la fattura UE integrata dell’Iva va annotata tra gli acquisti e tra le vendite - di beni immessi in libera pratica da paesi extraUE: va emessa autofattura, da annotare tra acquisti e vendite (fino all’emanazione del DM attuativo, si applicano, tuttavia, le regole generali di cui sotto) si genera un debito Iva nel caso di precedente immissione da parte di un soggetto nazionale: - il versamento: viene effettuato nelle mani del gestore del deposito (che effettua il riversamento all’Erario entro il 16 del mese successivo, tramite F24 intestato al soggetto che estrae, con cui è solidalmente responsabile; non è ammessa la compensazione con crediti disponibili) - autofattura: il soggetto che estrae emette autofattura che annota nel solo registro degli acquisti (non anche tra le vendite) per esercitare la detrazione; deve annotare anche il versamento del gestore - esportatori abituali: il soggetto che estrae può utilizzare le lettere d’intenti al fine di evitare il versamento; il gestore deve procedere all’ordinario riscontro telematico della lettera di intenti
Info Fisco 013 / 1725/01/2017Modello Iva 2017 - Il visto di conformita’anche quest’anno, il visto di conformità sul modello Iva ha la duplice finalità di consentire: la compensazione orizzontale del credito Iva per importi superiori a 15.000 l’accesso al rimborso del credito Iva di importo superiore a 15.000 per i soggetti non a rischio al fine di evitare la prestazione di garanzia; in tal caso, è necessaria: - la presentazione della dichiarazione annuale Iva munita del visto di conformità; - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali del richiedente nonché la regolarità contributiva. Il visto di conformità, inoltre, può essere rilasciato: esclusivamente da un soggetto abilitato iscritto nell’elenco tenuto presso la DRE competente; per poter contare sull’iscrizione senza soluzione di continuità, il certificatore deve consegnare alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa. in seguito all’esecuzione di una serie di verifiche di natura formale; il certificatore, infatti, deve controllare la correttezza del codice attività, della documentazione contabile, l’individuazione delle fattispecie idonee a generare il credito IVA nonché verificare la sussistenza dei requisiti del rimborso.
Info Fisco 020 / 1702/02/2017Il rimborso del credito Iva 2016Come di consueto, in alternativa all’utilizzo del credito annuale IVA in compensazione (verticale e/o orizzontale), il contribuente può valutare la richiesta di rimborso dello stesso, che: - può essere presentata solo in presenza di determinati requisiti (in ogni caso di cessata attività) - necessita di un’apposita garanzia, salvi gli specifici casi di esonero; in particolare da quest’anno il limite di importo del credito che evita la garanzia per i soggetti non a rischio è stato aumentato ad . 30.000 dal DL 193/2016. Ove l’Ufficio riscontri l’inesistenza di tali requisiti, notifica al contribuente un provvedimento di diniego; in tale caso il credito può essere computato nella prima liquidazione periodica/dichiarazione annuale.