Il Collegato fiscale ha semplificato la disciplina dello scomputo dalle imposte (anche a tassazione separata) delle ritenute subite per i redditi tassati per competenza.
Le ritenute operate:
- nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi
- ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi
possono, infatti, essere scomputate:
- non più solo dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi (per competenza)
- ma anche dall'imposta dovuta nel periodo nel quale le ritenute sono state operate (per cassa).
Resta confermato che:
- ove le ritenute siano state operate dopo la presentazione di Unico
- possono essere scomputate solo dall’imposta del periodo nel quale vengono operate.