in relazione alla presentazione della dichiarazione integrativa a favore:
a) nel termine breve (termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo): il credito può essere utilizzato liberamente:
- in detrazione dall’imposta di periodi successivi
- in compensazione orizzontale (negli ordinari limiti del “monitoraggio dei crediti”)
- richiesto a rimborso
b) nel termine lungo: il credito può essere utilizzato
- in detrazione dall’imposta di periodi successivi
- in compensazione orizzontale con debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (negli ordinari limiti del “monitoraggio dei crediti”)
- richiesto a rimborso.
Nel caso di richiesta a rimborso del credito Iva emergente, in ogni caso è necessario sussistano i requisiti di cui all’art. 30 Dpr 633/72.