Dal 24/10/2016, data di entrata in vigore del DL 193/2016:
- la dichiarazione dei redditi (Unico)
- la dichiarazione IRAP
- la dichiarazione dei sostituti d’imposta (770)
- e la dichiarazione IVA
trasmessa per correggere errori od omissioni:
- che hanno determinato l’indicazione di un maggior reddito o di un maggior debito d’imposta o di un minor credito (cd. “a favore”) nella dichiarazione originaria
- può essere presentata entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento
con disposizione che si ritiene non possa che avere un effetto retroattivo:
- entro il 31/12/2017 potrà essere presentata dichiarazione integrativa a favore sul periodo 2012
- entro il 31/12/2018 potrà essere presentata dichiarazione integrativa a favore sul periodo 2013
e così via.