Il DL 193/2016 convertito ha introdotto delle nuove disposizioni in materia voluntary disclosure; rispetto alla versione originaria, si registrano 3 principali novità:
- aderenti alla “prima” disclosure – sanatoria quadro RW: per i contribuenti che hanno aderito alla prima procedura di collaborazione senza aver poi compilato il quadro RW per i periodi 2014 e 2015, non si applicano le sanzioni a condizione che tali adempimenti (compilazione del quadro RW) siano eseguiti entro 60 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016
- soggetti ammessi: al divieto di accesso alla voluntary-bis per gli aderenti alla “prima” si applicano le seguenti deroghe: coloro che hanno già aderito alla prima versione:
- contanti e valori al portatore all’estero (cassette di sicurezza): si presumono (salvo prova contraria) derivare da redditi evasi (presunzione di imponibilità integrale) conseguiti, in quote costanti, nell'anno 2015 e nei 4 periodi precedenti. E’ necessario l’inventario reso da un notaio.
- Autoliquidazione: debito d’imposta e relative sanzioni andranno liquidate dal contribuente.
Nuovi termini per la disclosure-bis:
Rimangono confermati i seguenti principi:
- cumulo giuridico alle sanzioni: si applica separatamente per ciascun tributo e ciascun periodo
- antiriciclaggio: sono confermati i relativi obblighi in capo ai professionisti che assistono i clienti.