Si riepilogano le disposizioni in materia di termini di notifica degli atti impositivi (avviso di accertamento, cartella di pagamento) alla luce dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali.
Si rammenta che non operano le novità (applicabili dalle dichiarazioni presentate nel 2017) introdotte:
- dalla L. 208/2015: per imposte sui redditi ed IVA, l’accertamento va notificato entro il 31/12 del 5° anno successivo (e non più del 4°) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del 7° anno successivo - e non più del 5° - in caso di omessa dichiarazione)
- dalla L. 208/2015: che abroga il raddoppio dei termini per le violazioni penali.
Dunque, operando ancora la previgente disciplina:
- gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2011 (Unico 2012)
- gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2010 (Unico 2011), in caso di omessa dichiarazione.
Inoltre, per i soggetti “virtuosi” rispetto agli studi di settore, nei cui confronti opera il regime premiale, al 31/12/2016 si prescrive l’accertamento per il 2012.