L’Agenzia ha chiarito che è possibile fruire della detrazione del 50% (per interventi di recupero del patrimonio edilizio) e del 65% (riqualificazione energetica) anche nel caso:
- di pagamento effettuato senza bonifico bancario (es: assegno) o con bonifico non corretto: il contribuente deve ottenere dal venditore una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, che attesti che il corrispettivo è stato indicato nella contabilità dell’impresa fornitrice (superando così la decadenza per aver ostacolato l’applicazione della ritenuta da parte della banca che ha proceduto al pagamento)
- di acconto/pagamento anticipato resi anteriormente all’atto notarile i acquisto o in assenza di un “compromesso” registrato: è sufficiente che l’atto (compromesso o rogito) risultino registrati prima della presentazione di 730/Unico in cui indica la detrazione.
Quest’ultima agevolazione si applica al promissario acquirente:
- di qualsiasi unità immobiliare su cui devono essere effettuati dei lavori
- di un box pertinenziale ad una unità abitativa
di un’unità facente parte di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa cedente entro 6 mesi