L’Agenzia delle Entrate ha recentemente dato largo seguito alle nuove procedura della cd. “compliance fiscale” tramite l’invio di numerose comunicazioni di irregolarità ai contribuenti.
In relazione alle violazioni riferite ad Unico, tale procedura ha introdotto delle modalità peculiari di regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli presentate dai contribuenti. Tale operazione si perfeziona con l’ordinario meccanismo del ravvedimento operoso, da effettuare, tuttavia, come segue:
- Unico: va ripresentata la dichiarazione, con l’indicazione del nuovo codice “2”, appositamente istituito, nella casella Dichiarazione integrativa del Frontespizio.
- Versamenti: sono dovuti i seguenti importi:
- maggiori imposte (o minor credito spettante già utilizzato) risultanti dalla dichiarazione integrativa
- interessi di mora, calcolati come per il ravvedimento operoso
- sanzione abbattuta da ravvedimento, calcolata sulla sanzione minima per la dichiarazione “infedele” (in generale il 90%), da versare, tuttavia, con il codice tributo riferito alle singole imposte.
Rispetto alla procedura di regolarizzazione ordinaria (in assenza, dunque, della apposita comunicazione dell’Agenzia) si osserva che:
- la sanzione non va versata con il codice tributo riferito alla regolarizzazione della dichiarazione infedele (cod. 8911);
- non risulta dovuta la sanzione per tardivo versamento (30%) delle maggiori imposte/minor credito