L’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla presunzione di indeducibilità dei costi black list, che interessa ancora il periodo di imposta 2015; dal 2016 risulta abrogato per effetto dalla L. 208/2015.
Al riguardo, l’Agenzia fa presente che:
- Costi “Black list”: per il 2015 sono deducibili integralmente fino a concorrenza del valore normale; l’”eccedenza” è deducibile a condizione che sia dimostrato l’effettivo interesse economico ed abbia avuto concreta esecuzione. In entrambi i casi, resta fermo l'obbligo di separata indicazione in Unico.
- Indicazione in Unico: l'abrogazione delle norme contenute nell'art. 110 co. da 10 a 12-bis del TUIR, con conseguente venir meno dell'obbligo di separata indicazione in dichiarazione, ha effetto dal 2016. In tal caso, si realizza una deroga al favor rei ammessa dall'art. 3 DLgs.472/97 e, come confermato dalla Cassazione (sent. n.6651/2016), le sanzioni restano irrogabili per il pregresso.
- Sanzioni: con riferimento ai periodi d’imposta precedenti al 2016, vanno applicate:
- sia la sanzione prevista per l’omessa separata indicazione in Unico dei costi black list
- sia la sanzione per dichiarazione infedele, qualora tali costi fossero considerati indeducibili (o parzialmente indeducibili), in assenza dell’esimente.
- Decorrenza: con riferimento alle modifiche apportate al DM 23/01/2002, dai DDMM 27/04/2015 e 18/11/2015, la disciplina di cui all'art. 110 c. 10 del TUIR continua a trovare applicazione per le operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse “entro il giorno precedente l'entrata in vigore del relativo decreto". Ne risulta, ad esempio, che devono essere indicati in Unico 2016 i costi derivanti da operazioni con Malesia, Filippine e Singapore sostenuti entro il 10/05/2015 e quelli derivanti da operazioni con controparti residenti in Hong Kong se sostenuti entro il 29/11/2015.