A far data dal 2014 anche l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte sui
redditi, Irap, imposte sostitutive e ritenute per importi superiori a € 15.000 obbliga al rilascio del visto di conformità sulla relativa dichiarazione.
Il visto di conformità non è richiesto in caso:
- di compensazione “verticale” nell’ambito del medesimo codice tributo
- di istanza di rimborso di tali crediti
- di compensazione di crediti d’imposta derivanti da agevolazioni (come i crediti del quadro RU).
I controlli che il certificatore deve effettuare per apporre il visto di conformità
- sono di natura meramente “formale”, non “sostanziale”
- non dovrebbe più trovare applicazione l’agevolazione che limitava il controllo formale ai documenti di importo superiore al 10% del totale dei componenti negativi.