E' stato pubblicato in G.U. l’atteso Decreto del MEF che regola la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Si ricorda, infatti, che, in attuazione della legge di Stabilità 2016 (art.1 co.778 della L. 208/2015), gli avvocati ammessi al cd “gratuito patrocinio” che vantano crediti per spese diritti e onorari nei confronti dello Stato, possono compensare (anche parzialmente) tali importi con quanto dovuto a titolo di imposte, tasse (compresa l’IVA), nonché pagare i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi. Si rileva che detti crediti sono utilizzati se:
Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica o cartacea, i soggetti interessati devono esercitare l'opzione - esclusivamente per l'intero importo della fattura - per l'utilizzo del credito in compensazione e dichiarare la sussistenza dei relativi requisiti.
In particolare, l'opzione può essere esercitata:
La compensazione del credito spettante va effettuata con F24 tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate; tuttavia, non è stato ancora definito il codice tributo utilizzabili.