L’art. 30 della Legge n.724/1994 considera di “comodo” le società che non superano il cd "test di operatività", ossia quelle società il cui ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi (esclusi quelli straordinari), imputati a conto economico, risulta inferiore ai ricavi "figurativi" calcolati mediante l'applicazione di coefficienti prestabiliti dalla legge a determinati asset di bilancio.
Sul punto, la Cassazione, con la recente sentenza 13699/2016 ha evidenziato che:
I giudici sembrano così affermare che l’art. 30 della L.724/94 perde la sua natura di meccanismo di ricostruzione presuntiva dei ricavi e del reddito, per assumere invece natura di mero “calcolo matematico”, effettuato sulla base di criteri stabiliti dalla norma stessa e senza margini di discrezionalità.