L’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni in relazione alla nuova disciplina dell’interpello introdotta dal DLgs.156/2015 che, tra gli aspetti più rilevanti:
- ha ridotto le ipotesi di interpello obbligatorio, in gran parte assorbite dall’interpello di tipo “probatorio”
- ha abbreviato i tempi delle risposte dalle Entrate: per l’interpello ordinario/qualificativo l’Agenzia fornirà una risposta entro 90 gg, mentre per le restanti ipotesi di interpello il termine sarà di 120 gg.
Tra i chiarimenti più significativi, si segnala quanto segue:
- soggetti legittimati: l’istanza di interpello può essere presentata dai contribuenti anche non residenti, da coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti, dai sostituti d’imposta ed i responsabili d’imposta;
- uffici competenti: la competenza degli uffici varia a seconda che le istanze concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia abbiano ad oggetto i tributi erariali, nel qual caso la domanda è presentata alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante, ovvero quelli concernenti fattispecie riconducibili alla materia catastale, da presentare alla Direzione regionale;
- presentazione istanze: la piattaforma telematica prevista dal provvedimento attuativo delle Entrate non è stata ancora attivata: ad oggi, quindi, gli interessati potranno presentare l’interpello tramite consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato e tramite PEC;
- richiesta di regolarizzazione: il contribuente può sanare l’istanza nei casi in cui siano rispettati i requisiti minimi necessari; chance prima riservata ai soli casi caratterizzati da vizio di sottoscrizione;
- contenuto istanze: il contribuente deve indicare obbligatoriamente i dati identificativi dell’istante, la specifica descrizione della fattispecie, il tipo di istanza, le disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’indicazione del domicilio e dei recapiti telematici e la sottoscrizione dell’istante.