La recente CM 33/2016 ha diramato alcuni chiarimenti in materia di rimborsi IVA.
Tra gli aspetti più rilevanti, è stato precisato quanto segue:
- società di comodo: le società non operative/in perdita sistematica che richiedono il rimborso
- hanno la facoltà (non più l’obbligo) di presentare l’interpello probatorio in ordine alla sussistenza delle oggettive situazioni che hanno reso impossibile sottrarsi allo status di comodo
- in tal caso, l’erogazione del rimborso avviene a seguito dell’esito positivo dell’interpello (anche tramite silenzio-assenso per mancata risposta entro 120 gg);
- superando la precedente CM 32/2014, viene chiarito che la notifica di un atto di accertamento/rettifica nel biennio antecedente la richiesta di un rimborso Iva superiore a €. 15.000, non osta alla sua erogazione (pur in assenza di garanzia) se le somme intimate nell'atto sono state integralmente pagate, anche a seguito di istituti deflativi del contenzioso;
- l'art. 23 D.Lgs. 472/97, come modificato dal D.lgs. 158/2015, riguarda ora anche gli atti impositivi (e non solo quelli riguardanti le sanzioni); esso è la norma base in tema di fermo amministrativo, per cui il fermo ex art. 69 del RD 2440/1923 può essere applicato solo in “via residuale”;
- se l'atto di riscossione è stato oggetto di sospensione amministrativa/giudiziale, il rimborso è erogato;
- il rimborso può essere sospeso se il contribuente risulta decaduto da una dilazione concessa per accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, acquiescenza, reclamo/mediazione non avendo, di per sé, rilievo il mancato pagamento della rata, ma solo la decadenza dalla rateazione.