La recente CM 27/2016, con la modalità “domande e risposte”, ha fornito rilevanti precisazioni nell’ambito della fiscalità immobiliare in relazione a svariati argomenti: dalle agevolazioni sulla “prima casa” alla rendita degli “imbullonati”, passando per compravendite, locazioni, leasing abitativo e impianti eolici, fotovoltaici e di risalita. Tra i principali chiarimenti si segnala quanto segue:
- contratto di locazione: il nuovo obbligo di registrazione delle locazioni in capo al locatore (introdotto dalla L. 208/2015) non ha variato la disciplina fiscale prevista, ai fini dell'imposta di registro, dagli artt. 10 e 57 del DPR 131/86; pertanto, sono obbligati all’adempimento della registrazione e al pagamento della relativa imposta sia il locatore che il conduttore dell’immobile; Si rileva, poi, che le novità della L. 208/2015 non hanno modificato la disciplina sanzionatoria (art. 69 del DPR 131/86) da applicare in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione;
- proroga tacita locazione: la comunicazione della proroga tacita del contratto di locazione deve essere presentata mediante modello RLI (da inviare utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia – software RLI/RLI web - oppure presentandolo presso l’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione), nel termine di 30 giorni, che comincia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita;
- bonus prima casa: il contribuente, ove prima del decorso di 1 anno dall'acquisto della "prima casa", avvenuto (dopo l'1/01/2016) senza aver già alienato l'immobile in precedenza acquistato con il beneficio, si renda conto di non voler/poter ottemperare all'obbligo di alienazione, può inviare apposita istanza alle Entrate, comunicando il mancato assolvimento della condizione e richiedendo la riliquidazione dell'imposta e degli interessi. In tal caso, la decadenza sarà evitata e non saranno dovute sanzioni. Invece, decorso 1 anno senza che la "vecchia" prima casa sia alienata (e senza nessuna comunicazione presentata all'Agenzia), si verifica la decadenza dall'agevolazione e sono dovute le sanzioni. Queste ultime sono dovute in misura ridotta ove si acceda al ravvedimento.