L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell'IVA per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiffusione ed elettronici resi nei confronti di "privati consumatori" stabiliti nella Ue, nonché alle regole relative al regime del "MOSS". Per quanto concerne il regime del "MOSS", i principali chiarimenti riguardano:
- gli effetti della registrazione al regime speciale, i quali decorrono dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello della richiesta di iscrizione;
- le cause di esclusione dal regime (tra cui, il trasferimento della sede dell'attività economica o della stabile organizzazione in altro Stato Ue);
- il fatto che il termine di presentazione della dichiarazione trimestrale (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio), se cade di sabato o giorno festivo, non è differito al primo giorno lavorativo successivo;
- la possibilità, per i soggetti extraUe aderenti al regime "MOSS" privi di stabile organizzazione in Italia, di chiedere il rimborso l'IVA relativa ad acquisti effettuati in Italia (art. 38-ter c. 1-bis).
Sempre in materia di rimborsi, viene infine precisato che:
- i soggetti registrati al MOSS in un altro Stato UE possono chiedere (attraverso il portale di ciascuno Stato) il rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati in Italia;
- gli operatori residenti e identificati ai fini MOSS in Italia possono recuperare l’IVA a credito con le ordinarie liquidazioni mensili o trimestrali.