A decorrere dal 2016, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU (e TASI) per le unità immobiliari (escluse A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dai genitori ai figli (o viceversa) che la destinano ad abitazione principale. A tal fine il comodato deve essere registrato ed il comodante non può possedere ulteriori unità abitative in aggiunta alla propria abitazione principale, che deve essere situata nello stesso Comune dell'immobile concesso al familiare. Inoltre:
In relazione all’Irpef dovuta dal comodante, l’effetto sostitutivo dell’Imu per i fabbricati non locati:
In Unico 2016, l’unità concessa in uso gratuito al familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica, va indicata nel quadro RB con codice utilizzo “10”.