L’Agenzia ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei pagamenti dovuti in esito agli strumenti deflattivi del contenzioso (adesione all’accertamento, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale) alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 159/2015. Tra i chiarimenti più significativi:
- Piano rateazione: la dilazione massima giunge a 16 rate trimestrali (in luogo di 12 rate) di pari importo in caso di debito superiore ad €. 50.000 (rimane fissata in 8 rate per importi fino a €. 50.000); non cambiano i termini di versamento (entro 20gg dalla stesura dell’atto per la 1° rata; entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla scadenza della rata precedente, per quelle successive).
- Festivi/proroga di ferragosto: alle rate che cadono (anche applicando il “lieve inadempimento”):
- di sabato o domenica: il versamento è differito al primo giorno feriale successivo
- nel periodo 1/08 – 20/08: possono essere effettuati al 20 agosto
Al versamento della 1° rata per gli atti di adesione/acquiescenza si applica il periodo feriale 1/08-31/08
- Decadenza: continua ad applicarsi in caso di omesso versamento di una rata entro la scadenza di quella successiva (entro 90 gg nel caso di ultima rata), comportando l’iscrizione a ruolo
- dell’imposta residua
- degli interessi
- delle sanzioni (quella originariamente prevista nell’atto e quella del 45% calcolata sulla sola imposta residua).
- Lieve inadempimento: la decadenza viene esclusa in caso di:
- carente versamento della rata (inclusa la prima) per un importo ≤ 3% e, in ogni caso, ≤ €.10.000
- tardivo versamento della 1° rata, non superiore a 7 giorni.
In tal caso la sanzione del 30% (per carente/tardivo versamento della rata) continua ad applicarsi alla sola frazione non pagata (rimanendo ammesso il ravvedimento operoso).
- Ravvedimento operoso: il ravvedimento, previsto nel solo caso di mancata decadenza, è applicabile:
- al versamento in unica soluzione (per ritardo < 7 gg e/o importo carente per ≤ 3%/€. 10.000)
- alle rate successive (per versamenti entro il termine della rata trimestrale successiva)
- all’ultima rata: il versamento va effettuato entro 90 gg dalla scadenza.
Decorrenza: le disposizioni si applicano:
- atti di adesione ed acquiescenza: dagli atti perfezionatisi dal 22/10/2015
- pagamenti dovuti a seguito della liquidazione della dichiarazione di successione: dal 22/10/2015
- accordi di mediazione e conciliazione giudiziale: le novità procedurali decorrono dal 1/01/2016; tuttavia limitatamente alle disposizioni in materia di pagamenti si applicano dal 22/10/2015.