A decorrere dal 12/02/2015 gli obblighi connessi all’utilizzo delle dichiarazioni d’intento è stato posto a carico dell’esportatore abituale, al quale spetta di comunicare:
- telematicamente all’Agenzia Entrate: i dati delle dichiarazioni d’intento emesse
- al fornitore/Dogana: la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa.
Per contro, il fornitore può effettuare cessioni/prestazioni senza applicazione dell’IVA solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica, nonché aver riscontrato, sul sito dell’Agenzia, l’avvenuta presentazione da parte dell’esportatore abituale.
Ai fini della dichiarazione annuale Iva: