Con la CM 37/2015, l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti, sotto forma di risposte a quesiti, in merito all’applicazione del reverse charge in edilizia; i principali chiarimenti riguardano i seguenti aspetti:
- contratto unico: viene ribadito che in caso di un contratto unico di appalto:
- comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge
- riguardante interventi edilizi di frazionamento/accorpamento delle unità immobiliari (DPR. 380/01)
trovano applicazione le regole ordinarie e non il reverse charge;
- installazione impianti interno/esterno: ove l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno, trova applicazione il reverse charge;
- manutenzione/riparazione: le attività di manutenzione e riparazione di impianti, ancorché non indicate espressamente nei codici della divisione 43 vanno assoggettate al reverse charge;
- sostituzione componenti: se la volontà delle parti è rivolta alla riparazione/ammodernamento degli impianti, anche tramite la sostituzione di parti danneggiate o obsolete, e non alla mera fornitura di beni, le attività sono assoggettate al reverse charge, purché tali servizi siano relativi ad edifici;
- clausola salvaguardia: sono salvi i comportamenti “difformi” adottati, prima dell’emanazione dei chiarimenti (dal 01/01 al 22/12/2015); non saranno applicate sanzioni unicamente per le tematiche esaminate all’interno del documento e sempre che non si sia nell’ambito di una frode fiscale.