La Legge di stabilità 2016 ha apportato numerose novità in materia di Certificazioni Uniche, modelli 770, modelli 730 precompilati, disciplina dei CAF e altri soggetti che prestano assistenza fiscale.
Al riguardo, si segnala quanto segue:
- Mod. CU e 770: la Certificazione Unica potrà sostituire il mod. 770; a tal fine viene ampliato il contenuto del mod. CU, permettendo al sostituto di imposta, in determinati casi, di evitare la presentazione del 770 semplificato; in particolare, con la CU dovranno ora essere comunicati anche:
- gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione
- i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi
- i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata;
- controlli preventivi: l’Agenzia può effettuare i controlli preventivi, in via automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla data di trasmissione della dichiarazione se successiva) con riferimento ai 730 che presentano le seguenti caratteristiche:
- presentazione effettuata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta
- modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000.
In tali casi l’Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso spettante non oltre il 6° mese successivo al termine per l’invio della dichiarazione (all’invio della dichiarazione se successivo);
- garanzie visto/asseverazioni: in luogo della polizza assicurativa, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o assicurazione per i 4 anni successivi a quello di svolgimento dell’attività di assistenza;
- assistenza fiscale sostituto: il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate anche il risultato finale della dichiarazione (mod.730-4);
- responsabilità solidale: la responsabilità solidale del CAF si applica non solo alla sanzione irrogata ma anche, in caso di visto infedele sui 730, alle somme pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti in caso di controllo formale delle dichiarazioni.