La Legge di stabilità 2016 ripropone la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni posseduti al 1/01/2016 al di fuori dell'attività d’impresa.
A tal fine, entro il prossimo 30/06/2016 è necessario che:
Imposta sostitutiva: rispetto al passato, è prevista l’applicazione di un’aliquota unica, nella misura dell’8%, sia per le partecipazioni qualificate e non che per i terreni.
Rivalutazioni passate: se i soggetti che si avvalgono della "nuova" rivalutazione hanno già effettuato una precedente rivalutazione, è possibile, alternativamente:
Il raddoppio generalizzato dell’imposta sostitutiva comporta una riduzione della convenienza alla rivalutazione, in particolar modo se si intende effettuare una nuova rivalutazione “al ribasso”.
In tal caso infatti, pur potendo scomputare quanto versato nella precedente rivalutazione, all’interessato può essere richiesto un ulteriore versamento ancorché il nuovo valore sia inferiore a quello precedente.