Fisco passo per passo 07/08/2025Rischio fiscale nel settore assicurativo: l’Agenzia delle Entrate approva le linee guida per un TCF più certificato e standardizzatoCon il provv. del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le linee guida per la predisposizione di un sistema strutturato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework - TCF), destinato ai contribuenti del settore assicurativo. Si tratta di un tassello importante nel percorso di evoluzione del regime di adempimento collaborativo, in linea con le novità normative introdotte dalla legge delega n. 111/2023 e dai relativi decreti attuativi: il Dlgs n. 221/2023 (decreto delegato) e il Dlgs n. 108/2024 (decreto correttivo).
Fisco passo per passo 07/08/2025Applicazione della Convenzione Italia–Russia dopo la sospensione parziale da parte della Federazione RussaCon l’Interpello 206/2025, l’Agenzia delle Entrate interviene su una questione di rilevante interesse pratico e teorico, chiarendo le conseguenze, ai fini fiscali in Italia, della sospensione unilaterale operata dalla Russia di alcune disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Federazione Russa, firmata a Roma il 9 aprile 1996 e ratificata con legge n. 370/1997, come modificata dal Protocollo del 13 giugno 2009. Il caso oggetto di interpello riguarda la distribuzione di dividendi da parte di una società italiana a un socio unico residente in Russia, e la possibilità di applicare l’aliquota ridotta del 5 prevista dalla Convenzione, alla luce del decreto n. 585 dell’8 agosto 2023 emanato dalla Federazione Russa.
Notizie Flash 07/08/2025Bonus transizione 5.0 - Aggiornata la Piattaforma GSEIl GESE, con un comunicato del 7/08/2025, ha annunciato l’aggiornamento della piattaforma Transizione 5.0, introdotto per ampliare le funzionalità a disposizione degli operatori. Le novità includono: la possibilità di indicare una Energy Service Company (ESCo) come soggetto beneficiario del credito d’imposta; la possibilità di segnalare il cumulo con altre agevolazioni, già ottenute o di cui si intenda beneficiare per gli stessi costi; la facoltà di indicare la sostituzione di un bene materiale (incluso nell’Allegato A) con un altro di pari caratteristiche, purché ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda; la possibilità di dichiarare, per beni con spesa inferiore a 300.000 euro, che in luogo della perizia asseverata o dell’attestazione dell’ente certificatore, verrà presentata una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario; l’aggiornamento della classificazione degli impianti di produzione di energia termica: la voce Energia termica da fonte geotermica è stata sostituita da Energia termica da fonte geotermica, acqua/acqua e acqua/aria, mantenendo invariate le soglie previste nella Tabella 2b, Sezione II, del DM 24 luglio 2024.
Info Video 07/08/2025Crediti da bonus edilizi: trattamento contabile del differenzialeDal 2024, l’introduzione del principio di onnicomprensività nell'art. 54, TUIR, modifica il trattamento fiscale dei crediti edilizi per i lavoratori autonomi. Il costo d’acquisto è deducibile nell’anno di pagamento, mentre il valore nominale compensato è imponibile nell’anno di utilizzo (Interpello n. 171/2025), anche per crediti acquistati in anni precedenti.