L’Agenzia ha diramato ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di voluntary disclosure, che si aggiungono a quelle già fornite in precedenza. Tra i chiarimenti più rilevanti si cita:
- in caso di eventi eccezionali non dipendenti dalla volontà del contribuente (es.: documenti relativi a lasciti ereditari presso istituti esteri falliti), la mancata produzione di documenti rilevanti non osta alla conclusione della procedura ove risultino prodotti in sede finale, nel contraddittorio per l'adesione;
- le liberalità indirette che dovessero emergere in sede di contraddittorio rimangono imponibili ai fini dell’imposta di donazione se sono superate le franchigie attualmente previste;
- le pensioni AVS accreditate su C/C svizzeri rimangono soggette ad una imposta sostitutiva del 5% (anche se non viene applicata da un intermediario finanziario posta la mancata canalizzazione della loro riscossione) e possono rientrare nella procedura di voluntary disclosure;
- i capitali esteri possono essere oggetto di rimpatrio già dalla data successiva a quella di presentazione dell'istanza; l'importo rimpatriato va esplicitato nel modello e nella relazione di accompagnamento;
- l'accesso alla procedura è consentito anche ai contribuenti presenti nella Lista Falciani;
- la relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria non sostituisce l’obbligo di compilazione del quadro RW di Unico 2015;
- in caso di attività detenute a San Marino, la normativa di favore prevista, sia con riguardo all’ambito temporale che ai profili sanzionatori, trova applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver.