A seguito delle novità del DLgs. 175/2014, le società di persone interessate da operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, ecc.) sono tenuti a seguire nuove regole in relazione:
- ai modelli di dichiarazione (Unico ed Irap): al pari delle società di capitali, se il periodo d’imposta si chiude prima del 31/12 va utilizzato il modello “vecchio” di dichiarazione; la presentazione scade l’ultimo giorno del 9° mese successivo all’efficacia dell’operazione;
- ai termini di versamento: il versamento dell’Irap scade il 16 del mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione (non più il 16/06 dell’anno di presentazione della dichiarazione).
Nel caso di scioglimento in deroga alla liquidazione, ai fini della individuazione:
- del modello da utilizzare: va utilizzato anche in questo caso il modello “vecchio”, ma i termini di presentazione sono quelli ordinari (30/09/2015);
- termini di versamento: l’Irap va versata nei termini ordinari (6/07/2015 o 20/08/2015 con la maggiorazione dello 0,4%).