Come noto, l’assegno di mantenimento all’ex coniuge stabilito dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione del matrimonio, può essere dedotto, purché corrisposto periodicamente; in particolare, lo stesso:
La Cassazione è poi intervenuta più volte sulla fattispecie riconoscendo, da ultimo, la deducibilità:
Di recente la stessa Agenzia, con la CM 17/2015, ha precisato che sono deducibili le somme corrisposte periodicamente all’ex coniuge, sulla base di una sentenza di separazione, a titolo di “spese di alloggio”.