Con la CM 32/2014, l’Agenzia, ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche operate dall'art.13 del DLgs.175/2014 (in vigore dal 13/12/2014).
Tra le novità più significative si segnala che:
- al fine di accelerare l’erogazione dei rimborsi, la decorrenza del termine di 3 mesi per la loro esecuzione è “anticipata” alla data di presentazione della dichiarazione (nella previgente norma detto termine iniziava a decorrere dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione);
- in presenza di dichiarazione integrativa, il termine trimestrale per l'esecuzione dei rimborsi decorre dal momento in cui viene presentata tale dichiarazione e, nel caso in cui il visto di conformità sia stato ivi apposto per la prima volta, gli interessi sono dovuti dalla medesima data.
Per quanto riguardo, invece, le semplificazioni relative gli adempimenti viene chiarito che:
- a seguito dell'innalzamento a €.15.000 della soglia di esonero da ogni adempimento diverso dalla presentazione della dichiarazione, il calcolo di tale limite va riferito alla somma delle richieste effettuate per l'intero periodo d'imposta e non, invece, alla singola richiesta;
- in caso di rimborsi > €.15.000, i contribuenti "non a rischio" sono esonerati dalla prestazione della garanzia ove vengano congiuntamente rispettati gli adempimenti relativi l'apposizione del visto di conformità/sottoscrizione e la dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di solidità patrimoniale;
- in caso di rimborsi > €.15.000 erogabili senza garanzia, il termine per la verifica dell'assenza di avvisi di accertamento o di rettifica notificati nei 2 anni antecedenti va effettuato con riferimento alla data di richiesta di rimborso; in tal caso, gli atti da considerare non sono solo quelli relativi all'IVA ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
- per i rimborsi in corso di esecuzione (e non conclusi) al 13/12/2014 trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto semplificazioni.