Nell’ambito del Dlgs. di semplificazione fiscale, viene disciplinato, a partire dal 2015, il nuovo modello 730 “precompilato” da parte dell’Agenzia delle Entrate a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. In tal caso, il contribuente può accettare la dichiarazione così come predisposta dall’Agenzia oppure modificarla/integrarla con ulteriori dati; resta ferma, per lo stesso, la possibilità di presentare la dichiarazione “compilata” con le ordinarie modalità. Tuttavia, al fine di avere in tempo utile i dati necessari alla precompilazione, i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 9/03/2015, le certificazioni dei redditi corrisposti nel 2014.
CAF e professionisti che rilasciano sui modelli 730 un visto di conformità infedele diventano responsabili dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, a meno che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Per tutti i soggetti che rilasciano il visto di conformità, anche se non elaborano i modelli 730, il massimale minimo della polizza assicurativa aumenta a €. 3.000.000.