Con il Pronto Ordini n. 217/2014, il CNDCEC ha fornito alcune indicazioni in merito alle attività che possono essere svolte dai soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, nella Sezione dei revisori “inattivi”.
Il quesito sottoposto all'attenzione del Consiglio riguarda le perizie per i conferimenti di beni in natura e crediti (artt. 2343 e 2465 c.c.), ma il problema si pone con riferimento a tutte le fattispecie per le quali è richiesto l'intervento del revisore sotto forma di perizie, attestazioni, asseverazioni, relazioni giurate.
Sul punto, il CNDCEC ritiene che il richiamo al revisore iscritto nel Registro, riferito alle tipologie di incarichi diversi dalla revisione legale del bilancio, debba intendersi alla totalità degli iscritti al Registro, a prescindere dallo status di revisore “attivo” o “inattivo”, il quale rileva ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo e dell'individuazione dei soggetti da sottoporre al controllo della qualità.