L’intermediario abilitato incorre in una responsabilità diretta in presenza di omesso/tardivo invio telematico delle dichiarazioni o di apposizione di un visto di conformità infedele, applicandosi rispettivamente la sanzione da €. 516 ad €. 5.164 (che si aggiunge a quella irrogabile al contribuente per dichiarazione tardiva/omessa) e da €. 258 ad €. 2.582. In entrambi i casi è ammesso ravvedimento operoso, ma con applicazione di regole diverse in relazione:
a) al termine in cui va esperito:
- tardivo/omesso invio delle dichiarazioni: opera solo se esperito entro 90 giorni dal termine per l’invio
- visto infedele: entro il termine di invio della dichiarazione relativa all’anno in cui si è apposto il visto;
b) al cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 DLgs.472/97:
- per la Cassazione il cumulo va applicato nell’ambito di ogni singolo file con cui sono inviate tardivamente più dichiarazioni;
- per l'Agenzia è applicabile l'art. 8 L. 689/81, che legittima l'irrogazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo (CM 52/2007);