Lo Studio di settore acquisisce forza probatoria in ragione dello scostamento dei ricavi dichiarati dal contribuente rispetto a quelli indicati dallo Studio di settore. Lo scostamento, tuttavia, deve essere rilevante, nel senso che deve poter configurare una “grave incongruità” che induce una presunzione (semplice) di evasione. Secondo l’Agenzia delle Entrate il contribuente che dichiara ricavi superiori a quelli minimi deve considerarsi “in linea” con gli Studi di settore; sostanzialmente concorde la giurisprudenza di merito prevalente, che è perfino giunta ad individuare un livello minimo di scostamento dai ricavi puntuali al fine di considerare grave lo scostamento.
In ogni caso, lo mero scostamento non è sufficiente a motivare un avviso di accertamento.