La “legge europea 2013” (art.9, L.97/2013) nel modificare l’art. 4 del DL 167/90 ha introdotto, a decorrere dal 01/01/2014, una ritenuta in ingresso del 20% sui redditi di fonte estera per i soggetti tenuti alla compilazione del modulo RW. Tale “nuovo” sistema di tassazione alla fonte, a titolo di acconto:
- va a colpire determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e che derivano da investimenti/ attività estere;
- comporta per gli intermediari l’obbligo di applicare le ritenute non solo quando amministrano le attività finanziarie ma anche quando intervengono nella sola riscossione dei proventi.
Per quanto riguarda la tempistica si rammenta che:
- le ritenute e le imposte sostitutive dovute per il periodo 01/02 - 30/06/2014, vanno versate entro il prossimo 16/07/2014 maggiorate dei relativi interessi ma senza l’ applicazione di sanzioni;
- per i flussi esteri ricevuti in pagamento in gennaio 2014, gli intermediari non applicano il prelievo ed effettuano la segnalazione dell’operazione all’Amministrazione finanziaria;
- entro il 30/06/2014 il contribuente dovrà conferire all’intermediario l’incarico all’ applicazione del prelievo, sempreché dovuto.