Info Fisco 001 / 1407/01/2014Legge di stabilità 2014 - 1 ParteCon la pubblicazione in GU della legge Finanziaria 2014 (cd. Legge di Stabilità 2014), in vigore dal 1/01/2014, sono numerose le misure di natura fiscale introdotte, tra cui principalmente: ACE: incremento dell’aliquota fissata al 4 per il 2014 (al 4,5 nel 2015 ed al 4,75 nel 2016); detrazioni lavoro dipendente: incremento delle detrazioni IRPEF per lavoro dipendente; detrazione 50 e 65: proroga per il 2014 sia per le spese di ripristino del patrimonio edilizio (il bonus arredi spetta nel limite di quest’ultima spesa) che di riqualificazione energetica; perdite su crediti: introdotta la deducibilità automatica delle perdite su crediti derivanti da stralcio di crediti effettuati in applicazione dei principi contabili OIC; rivalutazione beni d’impresa: possibilità di rivalutare i beni dell’impresa (ad esclusione dei beni merce) e le partecipazioni, a condizione che risultino iscritti nel bilancio in corso al 31/12/2012; operazioni straordinarie - affrancamento disallineamenti: possibilità di affrancare i maggiori valori civilistici iscritti sulle partecipazioni di controllo nel bilancio di esercizio dell’avente causa (società conferitaria, incorporante, ecc.) in esito ad operazioni effettuate dal periodo in corso al 31/12/2012; contratti di leasing: riduzione della durata minima fiscale dei contratti stipulati dal 01/01/2014; bonus assunzioni: reintrodotta (con norma a regime dal periodo 2014) la deduzione Irap per incremento degli occupati con contratto a tempo indeterminato; monitoraggio dei crediti d’imposta: dal periodo in corso al 31/12/2013 viene esteso l’obbligo di monitoraggio, già previsto per il credito Iva, agli altri crediti derivanti dalle dichiarazioni (IRPEF, IRES ed IRAP) in presenza di compensazione orizzontale di un credito di un importo superiore a .15.000.
Info Fisco 003 / 1409/01/2014Legge di stabilità 2014 - Tributi locali - 3 ParteProsegue l’analisi delle novità introdotte dalla cd. Legge di Stabilità 2014, in vigore dal 1/01/2014; in particolare, tra le principali disposizioni per i tributi locali è prevista: l’introduzione della nuova Imposta unica comunale (IUC) composta dall’IMU, dalla TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e dalla TARI (Tassa sui rifiuti); la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo una quota (pari al 30 per il 2013 ed al 20 dal 2014) dell'IMU relativa agli immobili strumentali; resta ferma, invece, l'indeducibilità assoluta dell'IMU ai fini IRAP; la proroga al prossimo 24/01 del versamento della cd mini-IMU nonché della maggiorazione standard della TARES , qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16/12/2013.
Info Fisco 016 / 1420/01/2014IRAP - Deduzione per incremento occupazionale dal 2014Dal 2014, i soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato potranno dedurre, ai fini IRAP, i costi ad essi relativi. L’incentivo, che compete per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i 2 successivi, spetta: per un importo annuale .15.000 relativamete a ciascun nuovo dipendente; nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale (voci B.9 e B.14 del Conto economico.)
Info Fisco 021 / 1423/01/2014Le principali novità del Modello IVA 2014Con un recente provvedimento l’Agenzia ha reso disponibili sul proprio sito web i modelli Iva 2014 relativi al 2013; nel seguito le principali novità contenute nel modello: quadro VE: viene inserito il nuovo rigo VE23 in cui riportare le operazioni imponibili con aliquota del 22; viene eliminato dal rigo VE36 il campo destinato all’indicazione delle operazioni rientranti nel regime IVA per cassa (art.7, DL185/2008); vanno inserite nel rigo VE39, le operazioni escluse da IVA in quanto extraterritoriali, per le quali è previsto l’obbligo di fatturazione dal 01/01/2013; quadro VF: viene inserito il nuovo rigo VF12 in cui riportare le operazioni imponibili al 22; viene eliminato dal rigo VF20 il campo destinato all’indicazione delle operazioni rientranti nel regime IVA per cassa; nel rigo VF 34 campo 5 non vanno ricomprese le operazioni già indicate a rigo VE39; quadro VC: a colonna 3 va indicato il volume d’affari mensile al netto delle operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72; quadro VO: nel rigo VO10 è stata inserita la casella 28 (denominata HR), a seguito dell’ingresso della Croazia nell’UE; nei righi VO23 e VO24 sono stati soppressi i righi destinati ai regimi opzionali per le società agricole che, come, noto sono stati reintrodotti dalla Legge di Stabilità 2014.
Info Fisco 025 / 1428/01/2014Registrazione contratti di locazione - Il nuovo modello "RLI"Con il provvedimento n. 2970/2014, l’Agenzia, ha reso disponibile il nuovo modello denominato RLI, utilizzabile dal prossimo 03/02 in sostituzione del modello 69 per i seguenti adempimenti: registrazione di contratti di locazione ed affitto di beni immobili; proroghe, cessioni e risoluzioni di contratti di locazione e affitto di beni immobili; comunicazione dei dati catastali; esercizio o revoca dell'opzione per la cedolare secca; denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi. Tuttavia, precisa l’Agenzia, sarà possibile utilizzare ancora il "vecchio" modello 69, nonché i "vecchi" software (Contratti di locazione, Iris e Siria) fino al 31 marzo 2014.
Info Fisco 031 / 1431/01/2014"Nuovi" bonus 2014 - R&S, libri, connettività digitaleNell’ambito del cd decreto Destinazione Italia (DL 145/2013), tra le misure di carattere fiscale, si segnala l’introduzione delle seguenti agevolazioni: ricerca e sviluppo: per il triennio 2014-2016 è introdotto un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti in ricerca e sviluppo; il bonus, pari al 50 degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, è riconosciuto a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico nonché dal regime contabile adottato; bonus libri: è previsto un credito d’imposta IRPEF/IRES, in relazione all’acquisto di libri muniti di codice ISBN; detto bonus è pari al 19 della spesa effettuata nel corso dell’anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di .2000, di cui 1000 euro per i libri di testo scolastici ed universitari e 1000 euro per tutte le altre pubblicazioni. Tuttavia, la misura esclude gli acquisti di e-book ovvero di libri che già fruiscono della deducibilità dal reddito in quanto inerenti l’attività; bonus digitale: è previsto per le PMI un credito d’imposta pari al 65 delle spese documentate e sostenute, fino ad un massimo di 20.000, in relazione a interventi di rete fissa e mobile che consentano l’attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità 30 Mbps.