Con la recente CM 35/2013, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle regole per beneficiare delle nuove disposizioni Iva, con le quali è stato eliminato il divieto di detrazione/rivalsa a seguito di accertamento.
In particolare, è stato precisato che:
- l'esercizio della rivalsa è ammesso solo a seguito di accertamenti divenuti definitivi successivamente al 24/01/2012 attraverso uno degli istituti deflattivi del contenzioso, o per mancata impugnazione dell'atto o sentenza definitiva;
- in pendenza di giudizio, non è consentita né la rivalsa né la detrazione dell’Iva per le somme versate a titolo provvisorio; ove l’accertamento si consolidi, con conseguente acquisizione a titolo definitivo, potrà essere esercitata la rivalsa anche per quanto già versato nel corso del contenzioso;
- in caso di pagamento rateale, il diritto alla rivalsa potrà essere esercitato in relazione al pagamento delle singole rate, ma è necessario che il versamento della 1° rata sia successivo al 24/01/2012;
- la detrazione è consentita anche nelle ipotesi di importazione, splafonamento da parte dell’esportatore abituale e reverse charge.