Dallo scorso 15/08/2013 è scattato l'obbligo, per professionisti ed STP, di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività; in particolare, intervenendo sulla materia, il CNDCEC ha precisato, nell'ambito del PO n.182/2013, che l'obbligo assicurativo per la STP è "autonomo" rispetto a quello posto in capo ai singoli professionisti.
Ne consegue, quindi, che:
- l'esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli soci professionisti non fa venir meno l'obbligo per la STP di stipulare un'idonea polizza assicurativa
- la stessa STP sarà il soggetto contraente la polizza, stipulata anche a favore dei soci professionisti chiamati ad eseguire gli incarichi; è, dunque, possibile per i soci professionisti e per tutti i professionisti che operano esclusivamente all'interno della STP non stipulare un'ulteriore polizza
- se il professionista esercita l'attività professionale anche in forma individuale, questi, sarà tenuto a stipulare una polizza per la copertura dei rischi derivanti dall' attività professionale esercitata al di fuori della STP
- l'Ordine non può procedere ad iscrivere nella sezione speciale dell'albo una STP che non riporti nel proprio statuto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa