entro il prossimo 02/04/2013 gli enti non commerciali sono tenuti a comunicare, mediante il modello EAS, le eventuali variazioni, intervenute nel 2012, relative a dati precedentemente comunicati. Tuttavia, la presentazione di un nuovo modello EAS non è richiesta:
- “Dati relativi all’ente”, ossia riferite ai dati anagrafici dell’ente non commerciale
- “Rappresentante legale”, ossia riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente considerato che le stesse sono già state comunicate all’Agenzia tramite il mod. AA5/6 o AA7/10.
Si rammenta che l’omesso o tardivo invio della comunicazione è sanabile con la cd remissione in bonis.